
Approvato nel corso del Congresso Federale Ordinario
del 1 – 2 – 3 marzo 2002
Art. 1 - Finalità
Il Movimento politico denominato “Lega Nord
per l’Indipendenza della Padania” (in seguito indicato come Movimento oppure
Lega Nord o Lega Nord - Padania), costituito da Associazioni Politiche, ha per
finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso
metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica
Federale indipendente e sovrana.
Art. 2 -
Composizione del Movimento
Il Movimento è costituito dalle seguenti Sezioni
Nazionali:
1. Alto Adige - Südtirol;
2. Emilia;
3. Friuli – Venezia Giulia;
4. Liguria;
5. Lombardia;
6. Marche;
7. Piemonte;
8. Romagna;
9. Toscana;
10. Trentino;
11. Umbria;
12. Valle d’Aosta - Vallée d’Aoste;
13. Veneto.
Le Sezioni Nazionali si suddividono, a loro
volta, in Sezioni Provinciali, Circoscrizioni e Sezioni Comunali.
Il Consiglio Federale, con apposita delibera,
può decretare la fusione per incorporazione nella Lega Nord, di altri Movimenti
politici che intendano trasformarsi in sue Sezioni Nazionali, là dove queste
ultime non esistono e, sentito il Consiglio Nazionale di riferimento, che si
accorpino a quelle già esistenti, e che sostituiscono il loro Statuto con il
presente, al momento del loro ingresso. Al Consiglio Federale spetterà il
compito ed il potere di dettare le norme transitorie e di rappresentanza.
Con delibera del Consiglio Federale, il Movimento
può anche aderire ad organismi internazionali che hanno quale scopo il
raggiungimento dell’indipendenza dei popoli.
Art. 3 - Simbolo
Il simbolo della LEGA NORD – PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA è costituito da un cerchio con all’interno il Sole delle Alpi,
rappresentato da sei petali disposti all’interno di un secondo cerchio e
la figura di Alberto da Giussano, così come rappresentato nel monumento di
Legnano; sullo scudo è disegnata la figura del leone alato con spada e libro
chiuso, nella parte inferiore è la parola Padania; il tutto contornato, nella
parte superiore, dalla scritta Lega Nord. Tale simbolo è anche contrassegno
elettorale per le elezioni politiche ed europee, mentre per le elezioni
amministrative, ciascuna Sezione Nazionale può inserire, alternativamente, in
basso o sul lato sinistro del guerriero ed in orizzontale, il nome della
rispettiva Sezione Nazionale. Il Consiglio Federale potrà, per tutti i tipi di
elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più
opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare
potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione
“Lega Nord”, sia con l’aggiunta di tutte le sue varianti regionali. Tutti i
simboli usati nel tempo dal Movimento o dai movimenti in esso confluiti, o che
in esso confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti,
fanno parte del patrimonio della Lega Nord.
Art. 4 -
Denominazioni
Le denominazioni Liga Veneta, Lega Lombarda,
Piemont Autonomista, Uniun Ligure, Alleanza Toscana - Lega Toscana - Movimento
per la Toscana, Lega Emiliano - Romagnola, rimangono patrimonio della Lega Nord,
nella quale i movimenti di pari denominazione sono confluiti.
Art. 5 - Sedi
Nazionali e Nazioni
Ciascuna Sezione Nazionale della Lega Nord ha
sede principale nella capitale storica della rispettiva Nazione, salvo deroga
del Consiglio Federale. Col termine “Nazione” si intendono le comunità etnico -
geografiche identificate nell’Art. 2.
Con apposita delibera del Consiglio Federale, per
richiesta delle parti interessate, potranno essere istituite federazioni fra
Sezioni Nazionali del Movimento nonché Sezioni extraterritoriali al di fuori dei
confini della Padania, le cui strutture organizzative ed i loro rapporti col
Movimento saranno regolamentati dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può, con apposita delibera,
decretare la nascita di altre Nazioni aggregandole al Movimento, riconoscendo
ufficialmente i relativi Consigli Nazionali e tutti gli organi di
rappresentanza, con potestà di decretare tempi e modalità di attuazione.
La definizione
dei confini territoriali spetta al Consiglio Federale.
Art. 6 - Padri
Fondatori della Padania.
Coloro che, il 15 settembre 1996 dal palco di
Venezia, hanno proclamato l’indipendenza della Padania dando lettura della
dichiarazione d’indipendenza e sovranità, della Costituzione transitoria e della
Carta dei diritti dei cittadini padani, nonché i Soci Fondatori della Lega Nord
intesi come le persone fisiche che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo del
Movimento del 4 dicembre 1989 assumono la qualifica di Padri Fondatori della
Padania.
I Padri Fondatori della Padania sono membri di
diritto del Congresso Federale e, in situazioni di straordinaria necessità,
svolgono funzione consultiva del Segretario Federale e del Consiglio Federale.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori
precedentemente assunti dal Movimento che determinerebbero il venir meno della
qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non, nei
confronti dei Padri Fondatori sono di esclusiva competenza del Consiglio
Federale.
Art. 7 -
Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione può essere
deliberato dal Congresso, ordinario o straordinario, con la maggioranza dei
quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento della
Federazione, si procede alla divisione del patrimonio della stessa fra le
Sezioni Nazionali, proporzionalmente ai voti ottenuti dalla Lega Nord nelle
elezioni politiche od europee, quali siano le più recenti rispetto alla
deliberazione di scioglimento, nel territorio relativo a ciascuna di dette
sezioni. Per valutare il patrimonio, ovvero i singoli beni, potrà richiedersi la
stima di un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dai Presidenti
degli Ordini dei dottori commercialisti, aventi sede nelle tre città capoluogo
delle Nazioni in cui la Lega Nord avrà ottenuto il maggior numero assoluto di
voti.
In caso di scioglimento dell’ente, per qualunque
causa, vi è obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662 e
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ORGANI della
FEDERAZIONE
Art. 8 -
Organi Federali del Movimento
Sono organi Federali del Movimento:
il Segretario Federale, il Congresso Federale, il
Consiglio Federale, il Comitato Amministrativo Federale, il Collegio Federale
dei Revisori dei Conti ed il Collegio Federale dei Probiviri.
Art. 9 - Il
Congresso Federale
Il Congresso Federale è l’organo rappresentativo
di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della Lega Nord e può modificare
lo Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del Movimento ed
esamina le attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali. Partecipano al Congresso
Federale, con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto, i
delegati espressi dai Congressi Nazionali delle rispettive Sezioni Nazionali. Il
Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale ogni cinque anni in via
ordinaria; in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno i due terzi
dei membri del Consiglio Federale o il Segretario Federale. In prima
convocazione, tutte le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei
delegati. In seconda convocazione, a maggioranza semplice dei delegati, salvo
ove altrimenti disposto dallo Statuto.
Qualsiasi documento, per essere oggetto di
discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto
secondo le norme previste dal regolamento del Congresso.
Art. 10 -
Elezioni
Il Congresso Federale elegge il Segretario
Federale, tra coloro che hanno maturato 5 (cinque) anni di anzianità di
militanza.
Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra
carica Federale o Nazionale.
Elegge inoltre, altri membri del Consiglio
Federale, secondo le prescrizioni di cui al successivo Art.13, quarto comma.
Art. 11 -
Delegati
Il numero dei delegati è così determinato, su
base Nazionale:
1 (uno) ogni trecentomila abitanti o frazione con
un minimo di 3 (tre) basati sull’ultimo censimento ufficiale;
2 (due) delegati ogni punto percentuale o
frazione, riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche o regionali) che
abbiano coinvolto la Nazione; per le Nazioni con popolazione inferiore al
milione di abitanti, il numero dei delegati sarà pari ai punti percentuali o
frazioni riferiti alle ultime elezioni (europee, politiche, regionali) con un
massimo di 25 (venticinque);
a questi si aggiungono, in qualità di delegati:
il Segretario e il Presidente Federale, i membri del Consiglio Federale, Padri
Fondatori, i Presidenti Nazionali, i Segretari Provinciali, i
Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti di Provincia ed i sindaci
dei Comuni capoluogo di Provincia, anche ed eventualmente ad assemblee sciolte,
purché in regola con le norme sul tesseramento dei Soci Ordinari Militanti.
Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere
e regolamentare l’uso delle deleghe.
I Soci Fondatori sono equiparati, per le norme
non specificatamente inerenti alla loro qualifica, ai Soci Ordinari Militanti.
Art. 12 - Il
Consiglio Federale
Il Consiglio Federale determina l’azione generale
del Movimento, specificamente sotto il profilo organizzativo, in esplicazione
del programma elaborato dal Congresso Federale.
Dura in carica tre anni, salvo il caso di
contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.
Il Consiglio Federale è composto da:
il Segretario Federale;
il Presidente Federale;
il Segretario Amministrativo Federale;
il Coordinatore delle Segreterie Nazionali;
i Segretari di ciascuna Sezione Nazionale.
Da altri membri eletti dal Congresso Federale,
nelle seguenti quote:
4 (quattro) per la Lombardia, 2 (due) per il
Veneto, 2 (due) per il Piemonte, 1 (uno) per ogni altra Sezione Nazionale il cui
territorio comprende più di un milione di abitanti e abbia conseguito una
percentuale almeno del 2,5% alle ultime consultazioni politiche, europee o
regionali, uno per le Sezioni Nazionali che non raggiungono il milione di
abitanti ma abbiano superato la percentuale del 10%, nelle ultime consultazioni
ed 1 (uno) in rappresentanza delle Sezioni Nazionali di Romagna, Toscana, Umbria
e Marche che costituiscono un unico collegio.
Partecipano con diritto di parola: il Presidente
del Gruppo Lega Nord alla Camera dei Deputati, il Presidente del Gruppo Lega
Nord al Senato della Repubblica, il rappresentante della Lega Nord al Gruppo
Parlamentare Europeo, il Responsabile Organizzativo Federale, il Responsabile
degli Enti Locali Padani Federali ed il Rappresentante del Coordinamento
Federale dei Giovani Padani.
I Segretari delle Sezioni Nazionali, in caso di
impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi
sostituire dai rispettivi Presidenti Nazionali o vicari.
Il Consiglio Federale delibera a maggioranza
semplice e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
In caso di parità di voti, il voto del Segretario
Federale vale doppio.
Con apposita delibera, il Consiglio Federale può
estendere la partecipazione alle sue riunioni od alle riunioni dei Consigli
Nazionali, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza
diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Movimento, od a sue strutture
collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in
discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Tale
delibera è revocabile dal Consiglio Federale.
Art. 13 -
Competenze del Consiglio Federale
E’ di
competenza del Consiglio Federale:
a)
eleggere il Presidente
Federale;
b)
nominare il Rappresentante del
Coordinamento Federale – Giovani Padani, su indicazione dello stesso
Coordinamento;
c)
approvare il bilancio
preventivo e consuntivo della Federazione;
d)
deliberare su tutte le
questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per
Statuto, ad altri organi;
e)
deliberare in ordine alla
decadenza dei suoi membri;
f)
approvare, modificare ed
integrare, i regolamenti della Federazione, nonché quelli dei Congressi Federali
e Nazionali;
g)
stabilire le quote associative
e la loro ripartizione;
h)
gestire il fondo comune.
i)
verificare l’adozione e
l’attuazione delle sue delibere da parte delle Sezioni Nazionali del Movimento;
j)
vigilare sull’osservanza dello
Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni Nazionali;
h)
la
valutazione di eventuali richieste di riammissione al Movimento.
In occasione di consultazioni elettorali
politiche o europee, il Consiglio Federale, sentito il parere dei Segretari
Nazionali, delibera, sulla base dei candidati proposti da ciascun Consiglio
Nazionale, la composizione delle liste e la designazione dei capilista, laddove
previsti. Con le medesime modalità, designa i candidati nelle elezioni regionali
nonché i candidati alla carica di Presidente di Provincia o di Sindaco nei
comuni capoluoghi di provincia;
Il Consiglio Federale potrà emanare, di volta in
volta, appositi regolamenti cui si dovranno attenere i singoli candidati sia
perché venga accettata la loro candidatura sia per lo svolgimento delle campagne
elettorali.
Al Consiglio Federale sono attribuiti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento, esso può delegare i
propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del
Movimento.
Il Consiglio Federale nomina tra i propri membri
un comitato esecutivo, i cui poteri sono disciplinati da delibera del Consiglio
Federale stesso.
In caso di vacanza della carica di Presidente
Federale, il Consiglio Federale nomina il nuovo Presidente. Il Consiglio
Federale dura in carica tre anni. Esso si riunisce su convocazione del
Segretario Federale, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure
ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri. In
assenza del Segretario Federale, il Consiglio Federale è presieduto dal
Presidente Federale o da un loro delegato.
Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza
giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è
considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene
sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale
dell’ultimo Congresso Federale. Analogamente si provvederà alla sostituzione del
membro, decaduto o deceduto, in difetto di non eletti della stessa Nazione del
membro da sostituire, il Consiglio Nazionale competente, provvederà direttamente
alla nomina di un suo rappresentante. Le dimissioni contemporanee di almeno la
metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica,
entro 120 giorni, del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di
convocazione di tutte le assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i
livelli organizzativi, saranno dimezzati.
I poteri e le competenze del Consiglio Federale
vengono, per questo periodo, assunte dal Segretario Federale o, per impedimento
o dimissioni di quest’ultimo, dal Presidente Federale. Sino alla nomina del
nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria
amministrazione.
Il Consiglio Federale, per richiesta del
Segretario Federale, può sciogliere il Consiglio Nazionale che operi in palese
contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa stabilita dal
Congresso Federale della Lega Nord, sostituendolo con un Commissario Federale e
convocando un Congresso straordinario della Sezione Nazionale stessa. Tale
deliberazione motivata, deve essere assunta con la maggioranza semplice dei
membri del Consiglio Federale. Il Congresso straordinario della Sezione
Nazionale sciolta dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.
Art. 14 - Il
Segretario Federale
Il Segretario Federale rappresenta politicamente
e legalmente la Lega Nord di fronte ai terzi ed in giudizio. Ha funzioni di
coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli Organi del Movimento.
Dura in carica tre anni ovvero per il minor periodo determinato dall’anticipata
convocazione del Congresso Federale per i motivi di cui in appresso. Esegue e
coordina le direttive del Congresso Federale; convoca e presiede il Consiglio
Federale e la Segreteria Politica Federale, ne coordina le attività, riferendo
al Consiglio stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. Riscuote i finanziamenti
pubblici ed i rimborsi elettorali per la Lega Nord. Su delibera del Consiglio
Federale, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti
specifici, anche di rappresentanza legale.
Il Segretario Federale può nominare o revocare
uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario
che partecipa ai lavori dell’Ufficio di Segreteria Politica.
Per dimissioni, impedimento permanente o decesso
del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina un Commissario Federale
“ad acta” e convoca il Congresso Federale straordinario, che si riunirà entro
trenta giorni dall’evento, per l’elezione del nuovo Segretario Federale.
Art. 15 - Il
Presidente Federale
Il Presidente Federale è eletto dal Consiglio
Federale, ne fa parte di diritto e dura in carica un anno.
La carica di Presidente Federale può essere
ricoperta dalla stessa persona non prima di due anni successivi la scadenza del
precedente mandato, salvo diversa disposizione del Consiglio Federale.Il
Presidente ed il Segretario Federale devono appartenere a due diverse Sezioni
Nazionali come pure, salvo diversa deliberazione del Consiglio Federale, il
Presidente subentrante deve appartenere ad una Sezione Nazionale diversa da
quella del Presidente uscente.
Il Presidente Federale convoca il Congresso
Federale.
Presiede il Consiglio Federale in assenza del
Segretario Federale.
Il Presidente Federale, in caso di dimissioni
contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale e contestuale
impedimento o dimissioni del Segretario Federale, assume i poteri e le
competenze del Consiglio Federale, ai sensi dell’Art. 13.
La sua funzione primaria è quella di fare opera
di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la
necessità.
Art. 16 –
L’Ufficio di Segreteria Politica
Il Segretario Federale, per l’esercizio delle sue
funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari Militanti:
Il Responsabile Organizzativo Federale;
Il Responsabile degli Enti Locali Padani
Federali;
Il Responsabile dell’Ufficio Legislativo Padano
e, se nominato, il Vice Segretario Vicario;
i quali costituiscono, con il Segretario Federale
e il Coordinatore delle Segreterie Nazionali, l’Ufficio di Segreteria Politica
che, affiancato dalle Consulte, elabora le proposte di legge per le Regioni e i
Parlamenti.
L’eventuale nomina, o revoca, sarà comunicata al
Consiglio Federale.
Art. 17 - Il
Coordinatore delle Segreterie Nazionali
Il Coordinatore delle Segreterie Nazionali è
nominato ed eventualmente revocato, dal Segretario Federale e può essergli
concessa delega di visione totale. Può partecipare ai lavori dei Consigli
Nazionali, con diritto di parola; verifica l’adozione e l’attuazione delle
delibere del Consiglio Federale da parte delle Sezioni Nazionali e vigila
sull’osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni
Nazionali del Movimento.
Art. 18 - Il
Responsabile Organizzativo Federale
Tutte le competenze del Responsabile
Organizzativo Federale sono disciplinate da opportuno Regolamento del Consiglio
Federale.
E’, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione
d’indirizzo, decisione e coordinamento politico all’interno e all’esterno del
Movimento.
Art. 19 - Gli
Enti Locali Padani Federali
Gli Enti Locali Padani Federali elaborano la
concreta applicazione delle linee politiche del Movimento, secondo le direttive
del Consiglio Federale e forniscono il supporto tecnico, giuridico e legislativo
agli organismi del Movimento.
Art. 20 – Il
Coordinamento Federale dei Giovani Padani
Il Coordinamento Federale del Movimento dei
Giovani Padani, attraverso un proprio regolamento, approvato dal Consiglio
Federale, coordina l’attività dei gruppi giovanili istituiti e regolamentati dai
singoli Consigli Nazionali.
ECONOMIA della FEDERAZIONE
Art. 21 -
Economia
La Federazione non persegue fini di lucro. Tutto
quanto è nella libera disponibilità e possesso di ciascuna Sezione Nazionale
costituisce il patrimonio della Lega Nord, che è unico ed indivisibile.
Il diritto d’utilizzo del patrimonio del
Movimento spetta alle sue Sezioni, secondo un criterio territoriale.
Il Movimento
garantisce l’impiego dei mezzi finanziari e degli strumenti di ciascuna Sezione
Nazionale nel rispettivo territorio.
Art. 22 -
Patrimonio
Il patrimonio del Movimento è costituito:
dai beni immobili e mobili di proprietà della
Lega Nord, ovunque si trovino, acquistati direttamente dalla Lega Nord, dalle
sue Sezioni Nazionali o comunque pervenuti;
da eventuali fondi di riserva costituiti dalle
eccedenze di bilancio.
Le entrate del Movimento sono costituite:
dall’utile derivante da manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e
donazioni a favore del Movimento;
dalle quote provenienti dalle sue Sezioni
Nazionali, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale;
dal contributo dello Stato e dai rimborsi
elettorali a norma di legge;
da qualsiasi altra entrata consentita dalla
legge;
dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in
base alla normativa vigente;
queste risorse costituiscono un fondo comune che
la Lega Nord utilizza ai suoi fini e che può altresì servire a sostenere le
Sezioni Nazionali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita del Movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non sono
imposte dalla legge.
Art. 23 -
Rimborsi e Contributi
I rimborsi elettorali per le elezioni regionali
saranno suddivisi fra la struttura federale e le sue Sezioni Nazionali, secondo
le modalità stabilite, di volta in volta, con delibera del Consiglio Federale.
Dal rimborso elettorale per le elezioni politiche
ed europee, saranno detratte e rimborsate le spese sostenute dalla struttura
federale del Movimento, alla quale andrà un’ulteriore quota pari al 50% del
residuo netto, per il suo finanziamento.
Il rimanente sarà suddiviso con delibera del
Consiglio Federale, nel seguente modo:
il contributo proporzionale al numero dei voti,
secondo la legge relativa, verrà suddiviso tra le Sezioni Nazionali secondo i
voti riportati;
l’eventuale quota fissa, spettante per legge a
ciascuna lista che abbia conseguito il numero dei seggi e dei voti previsti
dalla legge per ottenere il rimborso, verrà suddivisa in parti uguali fra tutte
le Sezioni Nazionali;
la suddivisione di eventuali contributi non
specificamente stabilita dalla legge in vigore o dallo Statuto della Lega Nord,
verrà deliberata dal Consiglio Federale.
Il Consiglio Federale può deliberare l’esclusione
dalla ripartizione di quella Sezione Nazionale nelle cui circoscrizioni
elettorali non è stato eletto alcun parlamentare. Eventuali altri finanziamenti
pubblici ai partiti verranno introitati dal Movimento e suddivisi tra le Sezioni
Nazionali, con delibera del Consiglio Federale, che preciserà i tempi e le
modalità dell’erogazione. In quest’ultimo caso, il Consiglio Federale avrà la
facoltà di stabilire la percentuale da trattenere e destinare alle esigenze
finanziarie della Federazione.
Art. 24 -
Spese del Movimento
Le spese del Movimento sono le seguenti:
spese generali federali;
spese per la stampa, attività di informazione, di
propaganda, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro
strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti;
sovvenzioni a sostegno di altri Movimenti
autonomisti;
ogni altra spesa inerente le finalità del
Movimento, comprese le spese delle Sezioni Nazionali e Provinciali.
AMMINISTRAZIONE della FEDERAZIONE
Art. 25 – Il
Comitato Amministrativo Federale
La gestione amministrativa e contabile del
Movimento è affidata al Comitato Amministrativo Federale, costituito da 3 (tre)
membri, nominati dal Consiglio Federale, tra coloro che hanno svolto incarichi
di Amministrazione di Segreteria Nazionale o Federale o di Gruppo Parlamentare.
Il Consiglio Federale, all’interno del Comitato
Amministrativo, nomina il Segretario Amministrativo Federale, al quale compete
la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento e funge da Presidente
del Comitato stesso.
Il Comitato Amministrativo Federale gestisce i
flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge in materia e nel
pieno rispetto delle indicazioni e deliberazioni del Consiglio Federale, nonché
nei limiti delle disponibilità di cassa.
Il Segretario o il Comitato Amministrativo
Federale, in ogni momento, possono essere revocati dal Consiglio Federale.
Il Comitato Amministrativo Federale si riunisce
nei tempi e secondo le procedure stabilite dal comitato stesso o per effetto di
delibera del Consiglio Federale.
Le principali attribuzioni del Segretario
Amministrativo Federale sono:
l’apertura e la gestione di conti correnti e
deposito titoli bancari e postali, nonché richieste di fideiussioni, sul
territorio dell’Unione Europea;
la sottoscrizione di contratti od atti
unilaterali in genere;
la sottoscrizione di mandati di pagamento;
l’assunzione, la gestione, il licenziamento del
personale;
la stipula di contratti di lavoro o di
collaborazione anche temporanea;
la riscossione di somme a qualunque titolo
spettanti al Movimento, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti,
dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo
previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o
partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Federale;
la gestione della contabilità del Movimento, la
tenuta dei libri contabili, la stesura dei bilanci e l’adempimento di tutte le
formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
ogni altro adempimento previsto a suo carico
dalla legge.
Il Comitato Amministrativo Federale controlla
l’intero iter amministrativo ed interviene con firma congiunta con il
Presidente, in ogni operazione superiore all’importo stabilito dal Consiglio
Federale
Il Segretario Amministrativo Federale rilascerà
apposita delega ai Segretari Nazionali e/o Amministrativi Nazionali, per
stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Movimento,
contratti di locazione immobiliare, o contratti di locazione finanziaria, o di
lavoro, o d’opera, o di somministrazione, o di fornitura e di apertura di conti
correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto.
Nella delega sarà contenuta l’espressa facoltà di trasferire, in tutto od in
parte, i medesimi poteri ai Segretari Amministrativi Provinciali, e così di
seguito sino ai delegati di cui all’Art. 48 del presente Statuto.
Il Consiglio Federale potrà conferire al
Segretario Amministrativo Federale altre specifiche attribuzioni.
Il Segretario Amministrativo, sentito il parere
del Comitato Amministrativo Federale, predispone ai sensi della Legge n°2 del 2
gennaio 1997 e della Legge n° 460 del 4 dicembre 1997:
il bilancio consuntivo, l’inventario e quant’altro
inerente per legge;
il bilancio preventivo.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto
entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario e deve
essere approvato dal Consiglio Federale, entro i quindici giorni successivi.
Nel bilancio deve essere indicato il riparto
delle entrate e delle uscite tra Organizzazione Federale, Sezioni Nazionali e
organi di informazione della Lega Nord. Il Segretario Amministrativo redige,
entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio finanziario,
l’inventario dei beni mobili e immobili di proprietà del Movimento. Il Consiglio
Federale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo
Federale alla sua pubblicazione secondo la legge.
Il bilancio preventivo deve essere predisposto
entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio
Federale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Federale potrà consentire
una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo sarà approvato entro il
31 gennaio dell’anno di competenza. Nel corso dell’anno, il Consiglio Federale
potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale
andamento economico e della chiusura del conto consuntivo.
Il Comitato Amministrativo Federale può, in ogni
momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e
contabili, relativamente a qualunque articolazione del Movimento. Quando l’esito
delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Federale
può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora
applicabili, delle sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Federale emanerà un regolamento
interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a
livello federale, centrale e periferico.
ELEZIONI
Art. 26 - I
Gruppi Parlamentari
I parlamentari espressi dalla Lega Nord, si
costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario
Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si
sviluppino nell’ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.
L’adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici
dovrà essere preventivamente concordata con il Segretario Federale, con il quale
andrà altresì concordata l’adesione ad altro gruppo, degli eletti nelle liste
del Movimento, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo a se
stante o sia ravvisata l’opportunità, politica od organizzativa, per la
costituzione di un gruppo composito.
Le spese per la campagna elettorale della Lega
Nord sono decise tenendo conto di un’equa utilizzazione all’interno della
struttura.
Art. 27 - Le
Elezioni Amministrative
Ciascun Consiglio Nazionale potrà nominare una
Commissione elettorale per la preparazione delle liste dei candidati alle
elezioni amministrative.
La Commissione così costituita dura in carica
fino allo svolgimento delle elezioni cui fa riferimento.
Art. 28 - I
Gruppi Consiliari
Sulla base dei rispettivi regolamenti
istituzionali, i Consiglieri espressi dal Movimento si costituiscono in gruppo,
il cui Capogruppo riferisce direttamente al Segretario Nazionale per quanto
riguarda i Consiglieri regionali, al Segretario Provinciale per quanto riguarda
i Consiglieri provinciali, Comunali e Circoscrizionali. Il Capogruppo cura che
le iniziative del gruppo e dei singoli membri si sviluppino nell’ambito delle
linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale. L’adesione al gruppo da parte
di eletti in altre liste dovrà essere preventivamente concordata con il
Consiglio Nazionale, con il quale andrà altresì concordata l’adesione degli
eletti nelle liste del Movimento ad altro Gruppo qualora non vi sia la
possibilità di costituire un gruppo a se stante o sia ravvisata l’opportunità,
politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.
ISCRIZIONE
alla FEDERAZIONE
Art. 29 -
Iscrizione al Movimento
Si possono liberamente iscrivere al Movimento,
conseguendo la qualifica di Socio, tutti i maggiorenni che s’impegnino
all’osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.
I Soci appartengono a due qualifiche differenti:
Soci Ordinari-Militanti;
Soci Sostenitori.
I Soci minorenni, se autorizzati anche da uno
solo dei genitori, potranno essere iscritti solo come Soci Sostenitori.
E’ intrasmissibile la quota o contributo
associativo.
Art. 30 - Soci
a) I Soci Ordinari-Militanti,
hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Movimento e
di rispettare il codice comportamentale approvato dal Consiglio Federale. Essi
godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo
le norme previste dal presente Statuto e dai regolamenti; devono essere iscritti
alle Sezioni Comunali dove svolgono la militanza attiva e volontaria.
La qualifica di Socio Ordinario Militante è
incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro Partito o
Movimento Politico, associazione segreta, occulta o massonica o a liste civiche
non autorizzate dall’organo competente.
Il verificarsi di tale incompatibilità comporta
l’espulsione automatica ed immediata dell’associato.
b) I Soci Sostenitori non vantano
alcun diritto di voto, né diritto elettorale interno al Movimento, né il dovere
di partecipazione alla sua vita attiva. Essi sono iscritti nell’apposito libro
tenuto dal Segretario Provinciale e possono essere depennati, con deliberazione
inappellabile del Consiglio Direttivo Provinciale, con conseguente perdita della
qualifica e del diritto di una nuova iscrizione al Movimento.
Art. 31
Perdita della qualifica di Socio Ordinario Militante
a)
Declassamento
I Consigli Direttivi di Sezione comunale nel mese
precedente a quello previsto per l’inizio del tesseramento per l’anno
successivo, procedono alla verifica dell’effettiva militanza degli
iscritti, verbalizzando la delibera di non rinnovo della
tessera di Socio Ordinario Militante, per l’anno immediatamente successivo, a
coloro che, senza giustificati motivi, hanno deliberatamente interrotto
la militanza attiva, venendo meno ai doveri di cui all’Art. 30. La delibera di
cui sopra, equivale al declassamento del socio stesso.
Contro simile decisione può essere interposto
ricorso dagli interessati, al rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale.
I Consigli Nazionali possono procedere
autonomamente alla verifica della Militanza e all’eventuale revoca della stessa.
L’autosospensione o autodeclassamento dei Soci
Ordinari Militanti, costituisce il presupposto indiscutibile per provvedere alla
revoca immediata della qualifica di Socio Ordinario Militante e il declassamento
a Sostenitore con il dovere, da parte degli interessati, di ripetere
l’iter previsto per riacquisire la militanza.
b)
Azzeramento
Per azzeramento della militanza si intende quel
provvedimento che determina il declassamento di almeno i 2/3 (due terzi) dei
S.O.M iscritti nella Sezione interessata, con la conseguente decadenza degli
stessi dalle cariche eventualmente ricoperte. Tale provvedimento, per i livelli
cittadino e circoscrizionale, è di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale
e Federale, mentre per il livello provinciale, è competente il solo Consiglio
Federale.
I giudizi così espressi, si intendono
inappellabili.
Entro quindici giorni dalla deliberazione, ogni
decisione in proposito, debitamente motivata, dovrà essere comunicata a tutti
gli interessati, a mezzo raccomandata A.R. o qualunque altro mezzo che dia
possibilità di riscontro.
I Soci Ordinari-Militanti declassati, saranno
iscritti come Sostenitori e potranno riassumere la qualifica di Soci Ordinari
Militanti secondo le procedure di cui allo specifico Regolamento.
Art. 32 -
Tesseramento
L’importo della quota associativa viene fissato,
di anno in anno, dal Consiglio Federale.
A ciascun associato sarà rilasciata una tessera
nella quale dovrà essere specificato se trattasi di Socio Ordinario Militante o
Socio Sostenitore.
Eventuali modifiche grafiche della tessera
dovranno essere approvate dal Consiglio Federale entro il 30 agosto di ogni
anno, viceversa resterà in vigore la veste grafica precedente.
Ogni Socio Ordinario Militante è tenuto a
rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel
periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 giugno dell’anno successivo.
Decorso il termine del 30 giugno, i Soci non in
regola con il versamento della quota, non possono partecipare alla vita attiva
del Movimento, decadendo dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta.
Art. 33 -
Decadenza degli Associati
La qualità di Socio si perde:
per decesso;
per dimissioni;
per decadenza ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 32 del presente Statuto;
per espulsione, come previsto dall’Art. 53 del
presente Statuto e secondo le procedure del Regolamento.
Le SEZIONI
della LEGA NORD
Art. 34 - Le
Sezioni
Le Sezioni Nazionali che compongono la
Federazione si suddividono, a loro volta, in Sezioni Provinciali,
Circoscrizionali e Comunali. Ciascuna Sezione è rappresentata dal rispettivo
Segretario e retta da un Consiglio Direttivo, eletti direttamente o
indirettamente attraverso Assemblee o Congressi.
L’estensione territoriale, la costituzione,
l’organizzazione, le competenze e le funzioni delle Sezioni Comunali,
Circoscrizionali, Provinciali o di eventuali Comitati di coordinamento comunale,
saranno disciplinate da appositi regolamenti deliberati dai Consigli Nazionali
ed approvati dal Consiglio Federale.
Nelle Sezioni Nazionali ove esiste una sola
provincia, le competenze nazionali vengono normate da apposito regolamento
deliberato dal Consiglio Nazionale interessato, approvato dal Consiglio
Federale.
Le SEZIONI
NAZIONALI
Art. 35 - Il
Congresso Nazionale
Il Congresso Nazionale è l’organo plenario
rappresentativo di tutti gli associati di ciascuna Sezione Nazionale della Lega
Nord.
Stabilisce la linea politica e programmatica del
Movimento a livello nazionale, in conformità con le linee fondamentali stabilite
dagli Organi Federali, ed esamina le attività svolte dagli Organi ad esso
assoggettati.
Il Congresso Nazionale è convocato dal Segretario
Nazionale su delibera del Consiglio Nazionale, ogni tre anni in riunione
ordinaria, ed in riunione straordinaria su richiesta dei due terzi dei membri
del Consiglio Nazionale o del Consiglio Federale.
Esso delibera a maggioranza semplice.
Al Congresso Nazionale partecipano con diritto di
voto:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
i Segretari Provinciali;
i Parlamentari ed i Consiglieri Regionali
appartenenti alla Sezione Nazionale;
i delegati eletti dai Congressi Provinciali;
i Membri del Consiglio Nazionale uscente;
i Membri del Consiglio Federale appartenenti alla
Sezione Nazionale;
i Presidenti di Provincia;
i Sindaci dei capoluoghi di Provincia.
Allo stesso può partecipare, senza diritto di
voto, il Segretario Federale.
I delegati sono eletti su base provinciale, fra i
Soci Ordinari-Militanti, secondo le modalità ed i numeri definiti, di volta in
volta, dal Consiglio Federale garantendo un numero minimo di delegati per
provincia.
Ai Congressi delle Sezioni Nazionali
uniprovinciali quali: Aosta, Bolzano e Trento, partecipano in qualità di
delegati, tutti i Soci Ordinari Militanti della Provincia con anzianità pari a
quella necessaria per assumere le cariche a livello nazionale, secondo il
Regolamento.
Il Congresso Nazionale elegge:
il Segretario Nazionale;
il Collegio Nazionale dei Probiviri;
il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
i componenti elettivi del Consiglio Nazionale, il
cui numero sarà definito con apposito regolamento del Consiglio Federale,
garantendo la rappresentanza di ciascuna Sezione Provinciale;
i delegati al Congresso Federale.
Il regolamento del Congresso Nazionale è
stabilito dal Consiglio Federale su proposta dei singoli Consigli Nazionali.
Art. 36 - Il
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale determina l’azione del
Movimento in sede Nazionale, in esplicazione del programma e della linea
politica elaborata dal Congresso Federale.
Il Consiglio Nazionale è composto da:
il Segretario Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Segretario Amministrativo Nazionale, il quale
ha diritto di voto nelle sole discussioni a carattere economico e
amministrativo;
i Segretari di ciascuna Sezione Provinciale;
i membri eletti dal Congresso Nazionale;
Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano
con diritto di parola: il Responsabile Organizzativo Nazionale il quale
provvederà alla redazione del relativo verbale e il Responsabile degli Enti
Locali Padani Nazionali.
Al Consiglio Nazionale è concessa facoltà di
dotarsi di un proprio regolamento.
Il Consiglio Nazionale delibera validamente con
la presenza di almeno la metà dei suoi membri ed a maggioranza semplice.
E’ di competenza del Consiglio Nazionale:
approvare il bilancio preventivo e consuntivo
della Sezione Nazionale;
deliberare su tutte le questioni di maggiore
importanza che non siano demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
controllare la regolare tenuta del libro dei Soci
Sostenitori e dei Soci Ordinari-Militanti tenuto dall’Organo Provinciale;
deliberare in ordine alla decadenza od espulsione
degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
delegare membri del Consiglio Nazionale a stare
in giudizio in ogni sede a tutela degli interessi della Nazione.
Il Consiglio Nazionale dura in carica tre anni ed
i suoi membri sono rieleggibili. Esso si riunisce almeno una volta al mese, su
convocazione del Segretario Nazionale, oppure ogni qualvolta ne facciano
richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione del mese di agosto
è facoltativa. Il membro elettivo del Consiglio Nazionale che, senza
giustificato motivo, risulta assente a due riunioni, anche non consecutive, è
considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Nazionale e viene
sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale
dell’ultimo Congresso Nazionale. Se trattasi di un Segretario Provinciale questo
è dichiarato decaduto anche dalla carica provinciale e viene sostituito, fino
alla data del Congresso Provinciale ordinario, da un Commissario eletto dal
Consiglio Nazionale.
Art. 37 - Il
Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente
e legalmente la propria Sezione Nazionale, di fronte a terzi ed in giudizio. Il
Segretario Nazionale dura in carica tre anni e la sua carica, così come quella
del Presidente Nazionale è incompatibile con qualunque altra carica interna al
Movimento, eccettuate quelle di diritto. In caso di vacanza, le sue funzioni
saranno provvisoriamente attribuite al Presidente Nazionale che resterà in
carica sino al successivo Congresso Nazionale straordinario che eleggerà un
nuovo Segretario, su convocazione del Consiglio Federale.
Il Segretario Nazionale esegue e coordina le
direttive del Congresso Nazionale; convoca il Consiglio Nazionale e ne coordina
le attività riferendo al Consiglio stesso, ogni qualvolta ne sia richiesto. Su
delibera del Consiglio Nazionale egli può delegare altri Soci Ordinari-Militanti
a compiti specifici di rappresentanza.
Il Segretario Nazionale può nominare o revocare
uno o più suoi vice, per un massimo di tre di cui uno con funzioni di Vicario
che lo può rappresentare.
Il Segretario Nazionale elegge domicilio legale
presso la sede di cui all’Art. 5 del presente Statuto.
Art. 38 - Il
Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio
Nazionale, ne fa parte di diritto e dura in carica 3 (tre) anni.
Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono
appartenere a due diverse Sezioni Provinciali.
Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale in
assenza del Segretario Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di dimissioni
contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Nazionale e contestuale
impedimento o dimissioni del Segretario Nazionale, assume i poteri e le
competenze del Consiglio Nazionale.
La sua funzione primaria è quella di fare opera
di mediazione fra le varie componenti del Movimento, laddove se ne ravvisi la
necessità.
Art. 39 -
L’Ufficio di Segreteria Nazionale
Il Segretario Nazionale, per l’esercizio delle
sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Soci Ordinari-Militanti:
il Responsabile Organizzativo Nazionale;
il Responsabile degli Enti Locali Padani
Nazionali;
ai quali potrà delegare parte dei suoi poteri.
L’avvenuta nomina o revoca, sarà comunicata al
Consiglio Nazionale.
Art. 40 - Il
Responsabile Organizzativo Nazionale
Tutte le competenze del Responsabile
Organizzativo Nazionale sono disciplinate da opportuno Regolamento emanato dal
Consiglio Nazionale.
E’, in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione
d’indirizzo, decisione e coordinamento politico all’interno e all’esterno del
Movimento.
Art. 41 -
L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali
L’Ufficio Enti Locali Padani Nazionali, è diretto
dal suo responsabile. In sintonia con il corrispondente Ufficio degli
Enti Locali Padani Federali, elabora la concreta applicazione delle linee
politiche del Movimento e fornisce il supporto tecnico, giuridico e legislativo
agli organi nazionali e periferici del Movimento.
ECONOMIA delle
SEZIONI NAZIONALI
Art. 42 -
Entrate
Le entrate della sezione sono costituite:
dalle quote sociali annuali;
dall’utile derivante da manifestazioni o
partecipazioni ad esse;
dalle sottoscrizioni per la stampa;
dai contributi erogati da parte del Movimento;
da donazioni volontarie dei cittadini secondo la
normativa vigente;
dal contributo dei rappresentanti in organismi
elettivi, enti e organismi esterni a livello statale o nazionale.
La misura e la destinazione di tale contributo
sono regolamentate dal Consiglio Nazionale.
Art. 43 -
Spese
Le spese sono le seguenti:
spese generali;
spese dell’apparato nazionale;
spese delle organizzazioni provinciali
periferiche;
spese per la stampa, attività di informazione e
propaganda tra cui l’editoria, la discografia, la diffusione radiotelevisiva e
qualunque altro strumento di comunicazione;
spese per campagne elettorali;
investimenti.
L’AMMINISTRAZIONE
Art. 44 -
L’Amministrazione Nazionale
L’Amministrazione della Sezione Nazionale si
articola su due livelli: centrale (Nazionale) e periferico (Provinciale).
L’Amministrazione Centrale della Sezione
Nazionale è affidata al Comitato Amministrativo Centrale che è composto da 3
(tre) Soci Ordinari-Militanti, nominati dal Consiglio Nazionale anche tra i suoi
membri. Esso sovrintende a tutta l’attività di riscossione delle entrate e di
erogazione delle spese di gestione del patrimonio. Il Consiglio Nazionale
nomina, fra i membri del Comitato Amministrativo Centrale, il Segretario
Amministrativo Nazionale che assume le funzioni di Presidente del Comitato
Amministrativo Centrale.
Il Segretario Amministrativo predispone:
a) Il bilancio consuntivo e l’inventario.
L’esercizio finanziario annuale si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo dovrà essere predisposto
entro il 28 febbraio e dovrà essere, a sua volta, approvato dal Consiglio
Nazionale entro 15 giorni da tale data. Il Segretario Amministrativo redigerà,
entro il 28 febbraio, l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà del
Movimento.
b) Il bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo dovrà essere redatto entro
il 10 dicembre, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale, tenendo
conto dei bilanci preventivi dei Consigli Direttivi Provinciali. Nel bilancio
deve essere indicato il riparto delle entrate tra organizzazione centrale e
organizzazioni periferiche.
Tale delibera dovrà essere ratificata entro 15
giorni dal Consiglio Nazionale.
Art. 45 -
L’Amministrazione periferica
L’Amministrazione delle entrate e delle spese
delle Sezioni Provinciali è affidata al Segretario Amministrativo Provinciale,
nominato dal rispettivo Consiglio Direttivo Provinciale. Il Consiglio Direttivo
Provinciale deve inviare al Consiglio d’Amministrazione Centrale il bilancio
preventivo per l’anno entrante entro il 1° dicembre di ogni anno, ed entro il 15
febbraio deve inviare allo stesso organo un rendiconto consuntivo completo della
sua attività amministrativa. Sia il bilancio preventivo che il bilancio
consuntivo sono redatti sotto la responsabilità del Segretario Amministrativo
Provinciale, controfirmati dal Segretario Provinciale, approvati dal Consiglio
Direttivo Provinciale, entro 15 giorni da tale data e accompagnati dalla
relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti. Il Comitato
d’Amministrazione Centrale può richiedere chiarimenti e documentazioni, nonché
disporre accertamenti contabili e ispezioni.
Il Segretario Amministrativo Provinciale potrà
nominare, con apposite deleghe, suoi delegati nelle Sezioni Comunali e di
Circoscrizione.
CONTROLLO
dell’AMMINISTRAZIONE CENTRALE e PERIFERICA
Art. 46 - Il
Collegio Federale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo generale è effettuato
dal Collegio Federale dei Revisori dei Conti, che è composto da tutti i
Presidenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti. Il Segretario Federale
nomina, ed eventualmente revoca, il Presidente che può anche non
appartenere al Collegio dei Revisori dei conti, il quale costituirà il polo di
riferimento e coordinamento generale. L’avvenuta nomina o revoca, sarà
comunicata al Consiglio Federale.
Il Collegio Federale dei Revisori dei Conti si
riunirà almeno una volta ogni semestre. Il Presidente del Collegio
Federale dei Revisori dei Conti può verificare, in ogni momento la
gestione finanziaria e la contabilità del Movimento.
Il Presidente dei Revisori dei Conti, se
richiesto, deve partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale. Il
Collegio Federale dei Revisori dei Conti presenta una sua relazione annuale in
unione al bilancio generale del Movimento; può presentare inoltre una relazione
al Congresso Federale.
Art. 47 - Il
Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo nazionale è
effettuato dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti dell’Organizzazione,
che è composto da tre membri effettivi, eletti dal Congresso Nazionale assieme a
tre supplenti fra esperti in materia contabile. Il Presidente del Collegio,
scelto fra i tre membri effettivi, dovrà essere preferibilmente iscritto
all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. Almeno due membri del Collegio
Nazionale dei Revisori dei Conti possono verificare, in ogni momento, la
gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio Nazionale. I revisori dei
Conti, se richiesti, devono partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio
Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti presenta una sua
relazione annuale, in unione al bilancio generale del Movimento; può presentare
inoltre una relazione al Congresso Nazionale.
In caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti
Nazionali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra Nazione
o del Federale.
I Consigli Nazionali potranno ammettere la
candidatura a Revisore dei Conti Nazionale o Provinciale anche dei semplici Soci
Sostenitori, purché dotati di provate e specifiche capacità professionali.
Art. 48 - Il
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
Il controllo amministrativo provinciale è
effettuato dal Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è composto da
tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea Provinciale assieme a tre supplenti.
Almeno due membri del Collegio possono verificare, in ogni momento, anche
individualmente, la gestione finanziaria e la contabilità del Consiglio
Direttivo Provinciale. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti presenta
una relazione annuale, in unione al bilancio provinciale del Movimento e può
presentare una relazione al Congresso Provinciale.
In caso d’indisponibilità dei Revisori dei Conti
Provinciali, il Presidente può chiedere il supporto di un omologo di altra
Provincia o del Nazionale.
I Revisori dei Conti, se richiesti, devono
partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo Provinciale.
Art. 49 -
Incompatibilità
La carica di membro del Collegio dei Revisori dei
Conti, è incompatibile con qualunque altra carica interna al Movimento al
medesimo livello, sia direttiva sia amministrativa, che di controllo; è altresì
incompatibile con le cariche, sia direttive sia amministrative, ricoperte dal
coniuge e/o parenti od affini, sino al terzo grado. Qualora venga meno il plenum
dei membri effettivi, anche dopo il subentro dei supplenti, i rispettivi
Consigli Provinciali, Nazionali e Federale provvederanno al reintegro.
IL SISTEMA di
CONTROLLO e GARANZIA
Art. 50 -
Controllo
In deroga alla giurisdizione ordinaria, il
controllo sugli atti, sugli organi e sui membri del Movimento è effettuato
nell’ambito territoriale da parte degli organi di livello superiore, previsti
dagli Art. 8 e 52 del presente Statuto.
Art. 51 - Il
Controllo sugli Organi del Movimento
Fatta eccezione per la Circoscrizione, che non ha
il potere di sciogliere la Sezione Comunale, ma solo la facoltà di chiedere alla
Provincia di adottare tale provvedimento, il controllo si effettua dall’organo
di livello immediatamente superiore:
a seguito di tale controllo, potrà essere
deliberato l’annullamento o la modificazione di singoli atti, assunti in palese
difformità dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee d’azione del Movimento;
o, nei casi più gravi, lo scioglimento
dell’organo.
Tale decisione deve contestualmente prevedere,
con efficacia immediata, la nomina di un Commissario, cui sono
riconosciuti i poteri dell’organo che va a sostituire.
Le dimissioni, o il Commissariamento del
Segretario, a seguito di provvedimento sanzionatorio da parte dell’organo
superiore, possono determinare lo scioglimento dell’intero organo direttivo.
In situazioni di particolare urgenza, il Segretario dell’organo superiore,
può procedere alla nomina, con efficacia immediata, del Commissario dell’organo
sottoposto. Tale nomina dovrà essere ratificata nel corso della prima seduta
utile del direttivo di r |